1. Il fatto
Il Tribunale di Massa ( sentenza 5 giugno 2024, n. 371) è stato chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione promosso da un condominio nei confronti di un appaltatore. L’opposizione era fondata su di una clausola, contenuta nel contratto di appalto, in base alla quale l’appaltatore non avrebbe potuto «in alcun modo agire nei confronti degli obbligati in regola con i versamenti o sul condominio pignorando beni mobili, immobili o conti correnti. Nonché il conto corrente intestato al Condominio eventualmente aperto ad hoc per i lavori sia quello ordinario, in quanto tali somme sono da intendersi, assolutamente di valenza dei condomini in regola con i pagamenti». La ditta avrebbe invece dovuto «chiedere al Committente i dati dei morosi del in merito ai lavori, ed agire nei loro confronti»; se dopo l'escussione di tutti i condomini segnalati non fosse stata ancora soddisfatta, solo a tal punto avrebbe potuto «chiedere le somme ancora dovute direttamente al Condominio in base alle vigenti leggi (comprovando tutte le azioni intraprese) […] chiedendo il pagamento dell'intera somma da saldarsi entro 60 gg, termine questo per consentire l'Amministrazione di indire un'assemblea straordinaria e di raccogliere il dovuto, per evitare inutili spese legali», con l’ulteriore previsione che nel caso in cui non fossero state rispettate le suddette previsioni, in caso di procedimento giudiziario, tutte le spese legali sarebbero state a carico dell'appaltatore.
Rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione, per non aver il condominio opponente proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., ha affermato che «il giudice dell’opposizione all’esecuzione, allorquando questa sia fondata su un titolo giudiziale, non può entrare nel merito della validità, legittimità o giustizia sostanziale del titolo esecutivo, ove siano predisposti per tale controllo specifici mezzi di impugnazione. E pertanto, il giudice dell’opposizione ...