La vicenda:
Il caso riguarda “ratione temporis” una delibera del 1998 (è bene specificare il periodo in cui è stata introdotta la causa in quanto come è noto la materia della ripartizione delle spese è stata oggetto nel tempo di numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali).
Due condomini comproprietari di una unità immobiliare servita, quanto al riscaldamento, da un impianto autonomo e dall’impianto centralizzato comune, impugnavano avanti il Tribunale di Roma una delibera che aveva approvato l’installazione di dispositivi di contabilizzazione del calore e la ripartizione delle spese che prevedeva di suddividere il 20% del costo di gestione del riscaldamento secondo la tabella millesimale ed il rimanente 80% secondo i consumi effettivi registrati dalla lettura dei contatori.
Gli attori lamentavano che l'installazione da parte del condominio del contatore elettronico e della valvola termostatica sui radiatori dell’appartamento di loro proprietà risultava tecnicamente inadeguata perché avrebbe impedito di godere l’impianto autonomo da loro installato cinque anni prima in violazione dell’art. 1120 secondo comma c.c..
Inoltre sostenevano che il criterio di ripartizione della spesa approvato dalla assemblea violava i criteri legali di cui all'art. 1123 secondo comma cod. civ., e dell’art. 26 comma 5 L.n. 10/1991.
In primo grado la domanda veniva respinta; la Corte di Appello di Roma invece annullava la delibera, rilevando l’illegittimità della innovazione e del criterio di ripartizione adottato.
La sentenza veniva impugnata avanti la Corte di Cassazione dal Condominio soccombente.
Con la sentenza n. 8724/2015 la Suprema Corte accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando la legittimità della delibera ritenendo che il sistema di termoregolazione e contabilizzazione fosse stato approvato legittimamente con le prescritte maggioranze secondo le vigenti (all'epoca) disposizioni di cui alla L. n. 10 del 1991.
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