La Suprema Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, la n. 16760/2024, ha affrontato, per la prima volta, la questione dei limiti dei poteri dell’assemblea condominiale nella ripartizione delle spese tra i vari condomini per la riparazione di volte e solai posti a copertura di un locale di proprietà condominiale. Nello specifico, la Corte, dopo aver riaffermato che è da considerarsi nulla la delibera condominiale assunta in difetto assoluto di attribuzione (con riferimento al termine utile per la sua impugnazione), ha esplicitato che “Ove, come nel caso in esame, si debba procedere alla riparazione del locale a piano terra di proprietà esclusiva di un singolo condomino, che funga anche da copertura per i vani scantinati sotterranei di proprietà condominiale, le spese relative alla manutenzione della parte della struttura identificantesi con il pavimento del piano superiore sono pertanto a carico del proprietario esclusivo di esso e sono sottratte alle attribuzioni dell’assemblea.” Da ciò la Suprema Corte fa discendere il logico corollario per cui, invece, “Le spese per la manutenzione e la ricostruzione del solaio che separa i locali terranei dai vani scantinati, comprensivo di tutte le strutture che hanno una funzione divisoria, di sostegno e di copertura (ma non anche delle spese per pilastri e travi portanti, per le quali trova applicazione il criterio generale stabilito al primo comma dell'art. 1123 c.c.: Cass. n. 3470 del 2008), competono per la metà al proprietario esclusivo del locale sovrastante e per la restante metà a carico dei condomini, provvedendo l’assemblea a ripartire le stesse, come quelle inerenti all'intonaco, alla tinta e alla decorazione del soffitto, a norma dell’art. 1123 c.c., in mancanza di diversa convenzione”. Chiarito ciò, la Corte si è spinta ancora oltre, evidenziando i limiti applicativi dell’art. 1125 c.c. Nella pronuncia in commento, infatti, si è stabilito che ...
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Condominio
L’assemblea e la ripartizione delle spese di soffitti e solai ex art. 1125 c.c.
mercoledì, 16 ottobre 2024

Cass. 17 giugno 2024, n. 16760, ha esaminato la regola di riparto delle spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai, dettata dall’art. 1125 c.c., tracciando i limiti invalicabili del potere assembleare sul punto, quanto, in particolare, alla manutenzione straordinaria, alle riparazioni o alla ricostruzione delle parti di proprietà esclusiva.