1. Recentemente la S.C. ha deciso una controversia che aveva avuto origine della impugnazione da parte di una condomina della delibera del condominio, con la quale, in ottemperanza alla sentenza che aveva modificato le tabelle millesimali, erano stati rettificati anche i bilanci relativi alle annualità pregresse, quantificando le differenze dovute da ciascun condomino, deducendo che la sentenza modificativa delle tabelle aveva efficacia costitutiva e non dichiarativa, per cui non poteva operare per la ripartizione delle spese relative ad annualità precedenti alla sua adozione (Cass. 4 settembre 2024 n. 23739).
In via riconvenzionale il condominio aveva chiesto la condanna della attrice al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento.
I giudici di merito avevano accolto la domanda principale e rigettato quella riconvenzionale, ritenendo che il singolo condomino e non il condominio poteva agire per ingiustificato arricchimento.
La S.C. ha accolto il ricorso contro il rigetto della domanda riconvenzionale sulla base della seguente motivazione:
“La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall’art. 69 disp. att. c.c. non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell’accordo raggiunto all’unanimità dai condomini; l’efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, decorre dal passaggio in giudicato.
Di conseguenza, ove il singolo abbia versato, prima della modifica, quote condominiali calcolate sulla base di valori millesimali non rispondente alla (sic) reale valore dell’unità, al risparmio di spesa ottenuto corrisponde un arricchimento indebito con depauperamento della cassa comune in assenza di giustificazione relativamente a somme altrimenti destinate a far fronte ad esigenze dell’intero Condominio, che è, quindi, legittimato ad agire per l’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c. (in tal senso Cass. 5690/2011 in motivazione ove si legge che il condominio ...