Il fatto.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere veniva chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un appaltatore nei confronti di una condòmina ed avente ad oggetto il pagamento di somme inerenti a lavori di manutenzione straordinaria. L’opposizione si fondava sulla mancata prova, da parte dell’appaltatore, del collaudo, dell’accettazione e della verificazione delle opere da parte del committente nonché dell’esecuzione a regola d’arte delle stesse; venivano altresì dedotte variazioni non autorizzate dal committente e la inesattezza del credito azionato nel procedimento monitorio, a fronte di un parziale adempimento dell’obbligazione di cui non si era tenuto conto. A sostegno della opposizione l’ingiunta eccepiva, inoltre, l’inadempimento della controparte che non avrebbe consegnato le certificazioni dello sgravio fiscale, pure richieste anche via p.e.c., inadempimento che l’avrebbe indotta a sospendere i pagamenti.
Con successiva memoria veniva inoltre eccepita carenza di legittimazione passiva, sostenendosi come l’appaltatore avrebbe prima dovuto munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del condominio e che solo dopo averlo ottenuto avrebbe potuto agire nei confronti dei morosi.
Chiedeva così la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la rideterminazione dell’importo dovuto.
Dal canto suo il creditore replicava che i lavori non erano mai stati in alcun modo censurati dalla opponente, che erano stati eseguiti a regola d’arti e che l’importo ingiunto gli era stato indicato dall’amministrazione condominiale, al fine di consentirgli di intraprendere le azioni monitorie nei confronti dei condòmini morosi; si evidenziava, in merito, che l’attestazione rilasciata dall’amministrazione condominiale è l’unico documento da cui la ditta può evincere l’an e il quantum dovuto dai morosi, in relazione alla sua posizione di terzo rispetto al rapporto tra il Condominio ed il singolo condomino.
Il Tribunale ha parzialmente accolto l’opposizione.
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