La legge numero 143 del 7 ottobre 2024, di conversione del D.L. 113/2024 (Decreto Omnibus), non varia nulla all’articolo 3, che pertanto, in virtù di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, della Legge 289/2002, ammette definitivamente la possibilità anche per le ssd di applicare sino al 31 dicembre 2024, il regime di fuori campo iva (di cui all’articolo 4, comma 4, del DPR 633/1972), alle prestazioni sportive rese, così come previsto per le asd.
Analizzando la relazione di accompagnamento alla legge di conversione, in riferimento al citato articolo 3, la stessa parla letteralmente di “modifica normativa”, ed aggiunge che la stessa non è applicabile prima dell’entrata in vigore del D.L. Omnibus, alle medesime prestazioni rese in regime di esenzione iva ai sensi dell’articolo 36-bis del D.L. 75 del 22 giugno 2023, convertito nella Legge n.112/2023.
Inoltre, nel comma successivo, la medesima relazione, specifica che proprio per effetto di tale modifica, il richiamato regime di esenzione iva ex art. 36-bis del D.L. 75/2023, può, a partire dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del Decreto Omnibus) e sino al 31 dicembre 2024, essere applicato solo alle prestazioni, diverse da quelle riconducibili all’articolo 4, comma 4 del DPR 633/1972, rese da associazioni e società sportive dilettantistiche.
Se tale precisazione può sembrare di scarso significato in relazione alle associazioni sportive dilettantistiche, che da sempre applicano il regime della non imponibilità iva ex articolo 4, comma 4, del DPR 633/1972, la stessa, analizzata in capo alle società sportive dilettantistiche, assume tutt’altra importanza.
Tali soggetti infatti, sono sempre state vittima di un dubbio interpretativo circa la possibilità di considerare fuori campo iva le medesime prestazioni rese dalle asd, benché il comma 1 dell’articolo 90 della Legge 289/2002 ...