La sentenza n. 33114/2024 della Terza sezione penale della Corte di cassazione
Nel caso in esame un amministratore di condominio proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il G.I.P. del Tribunale di Bologna disponeva l’archiviazione della notizia di reato di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 139/2006 per particolare tenuità del fatto.
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 139/2006 e degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 151/2011, osservando come il giudice di prime cure avesse erroneamente individuato come unico soggetto responsabile del reato colui che aveva dato avvio all’attività di controllo dei Vigili del Fuoco allo scopo di regolarizzare i presidi antincendio, mentre aveva trascurato la posizione del precedente amministratore di condominio e quella dell’amministratore subentrante. Segnatamente, il G.I.P. non aveva tenuto conto del fatto che il ricorrente era stato nominato amministratore di condominio in una situazione di pregressa e risalente assenza della SCIA e che lo stesso aveva dato avvio alla procedura di cui al d.lgs. n. 139/2006, depositando apposita istanza alle autorità competenti per sanare le precedenti omissioni; sicché nessun profilo di colpa era configurabile a suo carico.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che in materia di prevenzione incendi, integra il reato di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 139/2006 la condotta dell’amministratore di condominio che, in relazione ad un edificio adibito a civile abitazione di altezza superiore a 24 metri, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività ai fini antincendio o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, rientrando la sua attività tra quelle soggette ai relativi controlli, anche in ragione del dato di comune esperienza rappresentato dalla detenzione e dall’impiego nei condomini di prodotti infiammabili, indendiabili o ...