Il fatto
Un condominio adiva il Tribunale di Como, con ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo la condanna del precedente amministratore alla immediata consegna, nelle mani del nuovo amministratore, di tutta la documentazione ancora in suo possesso e relativa al condominio stesso. Solo dopo la notifica del ricorso cautelare, unitamente a decreto di fissazione di udienza per la comparizione delle parti, l’ex amministratore consegnava quanto richiesto (ed oggetto della domanda) e, pertanto, il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere e, all’esito del giudizio circa la cd. “soccombenza virtuale”, condannava il ricorrente condominio alla refusione delle spese di lite in favore dell’amministratore cessato.
Avverso il relativo provvedimento, il Condominio, con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., adiva il Tribunale di Como, in composizione collegiale, chiedendo la revisione dell’ordinanza nella parte relativa alla statuizione delle spese di lite sia per il procedimento cautelare che per il procedimento di reclamo; a sostegno, il reclamante, pur condividendo la pronuncia gravata nella parte in cui aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere (per essere stata la documentazione in questione consegnata pochi giorni prima dell’udienza) deduceva l’errore del primo giudice per non aver ritenuto sussistenti, alla data di introduzione del giudizio, il fumus boni iuris e il periculum in mora.
In particolare il reclamante Condominio, deduceva: - errata individuazione della data di revoca dell’amministratore e conseguente errata individuazione del momento a partire dal quale lo stesso avrebbe dovuto consegnare la documentazione; - errata valutazione della condotta dell’amministratore, non conforme a correttezza e buona fede per aver lo stesso consegnato, parzialmente, la documentazione solo dopo la ricezione di due diffide e per aver effettuato l’ulteriore consegna solo il giorno antecedente la data di udienza di discussione sul ricorso cautelare; - errata valutazione della condotta del nuovo ...