I regolamenti emessi dai Comuni italiani sulla gestione dei rifiuti urbani in riferimento alla cosiddetta raccolta differenziata “porta a porta” disciplinano le modalità con le quali deve essere effettuato il conferimento ed inoltre dettano norme per l’assegnazione dei contenitori dedicati agli utenti impartendo a loro carico un obbligo di custodia disponendo che esso debba essere espletato con corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati.
Il ritiro dei rifiuti da parte del soggetto gestore, può avvenire o tramite l’ingresso dell’operatore nel luogo privato dove è custodito il contenitore, o tramite il prelevamento del rifiuto dalla zona stradale prospiciente l’utenza, ove ciò sia consentito.
Nel primo caso l’art. 14 comma 7 del Regolamento Comunale di Roma (Delibera del Consiglio Comunale n. 105/2005) stabiliva che: “E’ fatto obbligo agli utenti o all’amministratore del condominio di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati rispettivamente all’utenza o al condominio con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati”.
Attualmente la disposizione è stata modificata dall’art. 20 del nuovo regolamento approvato con delibera n. 44 del 2021 a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 3 settembre 2020, n. 116 (c.d. “Decreto Rifiuti”), con il quale sono state recepite la direttiva (EU) 2018/851, in materia di rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852, in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio, facenti parte del c.d. “Pacchetto economia circolare”.
L’art. 60, sempre del previgente regolamento, stabiliva inoltre che “Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse dal regolamento stesso e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall’Amministrazione o dal soggetto gestore”.
Infine l’art. 62, per la repressione dei fatti ...