In fatto
Prima di passare all’esame del rendiconto condominiale e dei relativi requisiti, occorre brevemente dare conto della vicenda processuale giunta al vaglio del Tribunale foggiano.
Accadeva, infatti, che una condomina del Condominio [omissis] conveniva in giudizio quest’ultimo in persona dell’amministrazione al fine di sentir dire e dichiarare l’annullamento di una delibera condominiale adottata in data 28.3.2018.
Per contro, il Condominio, tempestivamente costituitosi in giudizio, domandava il rigetto dell’avversa pretesa, eccependo in via preliminare la decadenza dall’azione asseritamente fondata sull’inutile decorso del termine di impugnazione e l’improcedibilità della domanda per aver parte attrice introdotto la domanda di mediazione solo dopo l’introduzione della lite.
Entrambe le eccezioni, tuttavia, venivano rigettate.
Segnatamente, la prima in virtù del principio della cd. scissione delle notificazioni, per cui occorre tener distinto il momento in cui la notifica viene eseguita dall’interessato – rilevante ai fini del rispetto del termine di trenta giorni previsto dell’art. 1337 c.c. – e quello in cui, effettivamente, si perfeziona la notifica nei confronti del destinatario.
La seconda, invece, in quanto il D. Lsg. n. 28/2010 non configura alcuna causa di improcedibilità qualora la mediazione venga introdotta successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.
Nel merito, il Condominio eccepiva la cessazione della materia del contendere in forza dell’approvazione di una (successiva) delibera di analogo tenore che, a dire dello stesso, avrebbe sostituito la precedente.
Anche detta eccezione, però, secondo il Decidente, non meritava pregio.
Invero, rilevando dapprima come “... In materia condominiale, risulta applicabile, per identità di ratio, l’art. 2377 cod. civ. [dettato in materia societaria, ndr], secondo cui l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con ...