Il fatto
Veniva proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avverso un condominio per ottenere il risarcimento dei danni derivante dalla mancata comunicazione dei dati dei condòmini morosi.
Nella decisione del Tribunale di Torre Annunziata si è provveduto a fornire una generale ricostruzione degli orientamenti emersi sul punto. La disamina parte dalla premessa per cui la legge n. 220 del 2012 ha inciso sul testo dell’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, il quale nella sua formulazione attuale stabilisce ai commi 1 e 2 che: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi” e che “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
Ai sensi della legge, dunque, prosegue il giudice di primo grado, “l’amministratore è tenuto a comunicare al creditore che intende agire per soddisfare il proprio credito le generalità dei condomini morosi; tale obbligo informativo è reso particolarmente importante dalla circostanza che il legislatore subordina la possibilità di agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, alla previa ed infruttuosa escussione dei condomini morosi. Da ciò consegue che se alla richiesta del creditore non venga dato alcun seguito, questi avrà la possibilità di agire in giudizio per la soddisfazione del proprio diritto, posto che, diversamente argomentando, vi sarebbe un’illegittima paralisi delle sue aspettative di credito, premiando il comportamento inerte dell’amministratore”.
Tanto premesso, evidenzia la sentenza, con riferimento alla individuazione del soggetto passivamente legittimato nel procedimento in rassegna, nella giurisprudenza di merito ...