Costituisce un principio irrefutabile che l’analisi del «concetto» di obbligazione condominiale - sia quella nascente da attività di gestione del condomìnio (quale quella contrattuale), sia quella che origina da un fatto illecito (ad es., per la custodia delle parti comuni) - è fortemente influenzata dalla natura che si ritiene di attribuire all’«istituto» condomìnio. Infatti, il costantemente affermato ripudio della soggettività dell’«ente di gestione» (espressione che gli interpreti unanimemente considerano una vera e propria fumisterìa giuridica) è stato uno degli elementi portanti della ricostruzione condotta dalla Suprema Corte (Cass., S.U., 8 aprile 2008, n. 9148) che, come è notorio, ha «inappellabilmente» affermato la «parziarietà» (oltre che l’assenza di unicità) dell’obbligazione condominiale. Al contrario, il ritenere che il condomìnio, a prescindere dall’attribuzione della «soggettività», costituisca quanto meno un centro di imputazione di rapporti giuridici dotato di un proprio patrimonio (come affermato da Cass., S.U., n. 19663/2014), supporta considerevolmente l’ipotesi ermeneutica secondo cui l’obbligazione grava, innanzitutto, sul condomìnio (particolarmente efficace e convincente, sul punto, l’analisi di S. A. Villata, Tutela giudiziale e obbligazioni del condominio, in Quaderni di Judicium, 20, 2023).
Premesso ciò, stando alla giurisprudenza costante, è ormai pacifico che, essendo le obbligazioni «singole» e «parziarie», esse sono - simmetricamente - direttamente riferibili a ciascuno dei singoli condòmini i quali sono conseguentemente anche debitori e, quindi, possono essere convenuti «direttamente» e aggrediti in via esecutiva con il titolo ottenuto contro il condomìnio. In estrema sintesi, quando un condomìnio (per mezzo dell’amministratore) sottoscrive, ad esempio, un contratto d’appalto, automaticamente nasce un rapporto contrattuale per l’intero credito che lega quest’ultimo ed il creditore e, contemporaneamente, tanti singoli rapporti di debito dei singoli condòmini nei confronti sempre di quest’ultimo.
A tale postulato si sono allineate alcune importanti pronunce Cass., VI-2, 25 gennaio 2018, n. 1851; Cass., VI-II, 9 giugno ...