Preliminarmente occorre precisare che le regole tecniche oggetto dell’aggiornamento, emanate in conformità alle prescrizioni contenute nel citato decreto legislativo n.231/2007 (decreto), riguardano i seguenti adempimenti relativi agli obblighi antiriciclaggio che devono essere assolti da tali professionisti in tema di:
- autovalutazione del rischio di cui agli articoli 15-16 del decreto;
- adeguata verifica della clientela di cui agli articoli 17-30 del decreto;
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 31, 32 e 34 del decreto.
Ciò premesso, esaminiamo quanto predisposto dall’aggiornamento in merito agli indicati adempimenti.
Regola Tecnica n. 1 - Autovalutazione del rischio
I soggetti obbligati devono effettuare la cosiddetta autovalutazione del rischio di riciclaggio e/o di “finanziamento del terrorismo” (fdt), connesso alla propria attività professionale e devono adottare presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per gestire e mitigare i rischi rilevati.
A tal fine, è necessario valutare il rischio inerente all’attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l’evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi per l’individuazione di eventuali vulnerabilità, allo scopo di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.
In buona sostanza, ai fini dell’autovalutazione del rischio, si intende per:
- Rischio inerente, il rischio attuale e potenziale cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell’attività concretamente svolta nel suo complesso;
- Vulnerabilità, l’elemento o gli elementi individuati in corrispondenza dell’analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi procedurali e di controllo implementati dal soggetto obbligato;
- Rischio residuo, il rischio cui il soggetto obbligato è esposto, tenuto conto del rischio inerente e delle vulnerabilità riscontrate; tale rischio può essere ...