Il fatto
Il creditore di un condominio convenne in giudizio l’amministratore al fine di ottenerne la condanna a comunicare i dati dei condomini morosi, per agire in via esecutiva contro di loro e soddisfare il suo credito.
Il Tribunale di Milano respinse la domanda, sul presupposto che l’amministratore avesse adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 63, comma 1 disp. att. c.c. tramite un’e-mail contenente i nominativi dei morosi.
Il creditore impugnò la sentenza innanzi alla Corte d’appello di Milano, lamentando che, per quanto la comunicazione contenesse i nomi dei condomini morosi, tuttavia non riportava le quote millesimali attribuite alle proprietà di ciascuno di loro. Poiché, come statuito dalle Sezioni Unite n. 9148/2008, le obbligazioni dei condomini non sono ad attuazione solidale, ma parziaria, e poiché l’art. 63, comma 2 disp. att. c.c., come novellato con L. 220/2012, consente al creditore di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo l’(inutile) escussione dei condomini morosi, la comunicazione avrebbe dovuto comprendere anche le relative quote millesimali (solo così, infatti, avrebbe potuto agire contro ciascuno pro quota, cioè nei limiti di quanto dovuto).
La Corte d’appello di Milano accolse il ricorso e ordinò all’amministratore di comunicare i dati dei condomini morosi comprensivi dell’indicazione delle quote millesimali di ciascuno. La Corte affermò che il titolare dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 63, comma 1 disp. att. c.c. è l’amministratore in proprio, come risulta dalla lettera della norma e come si deduce dal dovere a lui attribuito di detenere l’anagrafe condominiale.
L’amministratore ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello, sostenendo che l’obbligo di cui all’art. 63, comma 1 disp. att. c.c. grava solo apparentemente sull’amministratore. Nonostante il tenore letterale della disposizione, che indurrebbe a ritenere che l’obbligo a ...