Con due bellissime sentenze la Corte d’appello di Catania ha ricostruito la disciplina della legittimazione attiva e passiva in materia condominiale, ponendo in risalto le peculiarità connesse alla particolare struttura del condominio. In particolare, con la sentenza n. 1286/2024 la Corte Siciliana ha affrontato, tra le altre, due questioni di estrema rilevanza: l’individuazione del legittimato passivo di una ingiunzione di pagamento per il pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale e la possibilità per l’amministratore di condominio di delegare ad un terzo le proprie funzioni, nello specifico la sottoscrizione di un contratto di appalto di lavori condominiali. Con la sentenza n. 2036/2023, invece, la Corte si è prima pronunciata in merito alla possibilità, per il singolo condomino, di richiedere giudizialmente all’appaltatore il pagamento della penale prevista contrattualmente in caso di ritardo nella consegna dei lavori, e poi ha individuato i limiti alla legittimazione dei singoli condomini di agire nei confronti di un altro condomino per il pagamento delle spese condominiali.
Nello specifico, la sentenza n. 2036/2023 ha chiarito che in caso di contratto di appalto sottoscritto dai singoli condomini, in assenza di amministratore di condominio, questi possono agire nei confronti della ditta che ha eseguito i lavori per ottenere il pagamento della penale prevista in contratto in caso di ritardo nella consegna dei lavori, ma detta legittimazione è limitata solo alla quota che spetta ad ogni condomino, non potendo presumersi alcuna solidarietà dal lato attivo del rapporto obbligatorio. Pertanto, la Corte ha evidenziato che qualora, in mancanza dell’amministratore, un contratto di appalto di lavori condominiali sia stato sottoscritto dai condomini committenti, il singolo condomino è legittimato ad agire per la condanna dell’appaltatore al pagamento della propria quota della penale contrattualmente prevista in caso di ritardo ma non anche per le quote di spettanza degli altri ...