1. La questione della individuazione del giudice competente per territorio in ordine alla domanda di pagamento del corrispettivo proposta dell’appaltatore incaricato della manutenzione dell’edificio condominiale suscita numerosi dubbi interpretativi.
2. Emerge dapprima il profilo della domanda che sia proposta dall’impresa appaltatrice convenendo il condominio rappresentato dall’amministratore. E’ nota la tralaticia affermazione che si rinviene in giurisprudenza, secondo cui al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio si deve applicare la disciplina di tutela del consumatore, in quanto l’amministratore rappresenta i singoli condomini, che devono essere considerati consumatori, in quanto (non si spiega e non si capisce “perché?”) tutti persone fisiche tutte operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale. La conseguenza di tale assioma è che il condominio, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u), del Codice del consumo, avrebbe come foro competente sulla controversia instaurata dall’appaltatore quello della sede di “residenza o domicilio elettivo”.
Ora, qual è la sede di residenza del condominio?
Si intende di solito che il foro del consumatore – condominio sia il luogo dove si trova l’edificio, ma questo è il “forum rei sitae” di cui all’art. 23 cod. proc. civ., operante per le controversie tra condomini o tra condomini e condominio, non il luogo di residenza del convenuto che la legge presume più conveniente per le esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore. Queste stesse esigenze di tutela del condominio pseudoconsumatore sarebbero ancor più frustrate se il foro di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), cod. consumo si identificasse col luogo di residenza dell’amministratore, al pari di come si individua il luogo in cui deve eseguirsi la notificazione di un atto processuale al condominio.
La via interpretativa più scontata dovrebbe, ...