I requisiti di onorabilità e di qualificazione professionale del soggetto che l’assemblea è in grado di scegliere come amministratori di un condominio sono quelli riportati dall’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al Codice civile.
Si tratta di due macro-condizioni – che, peraltro, devono preesistere all’atto dell’adozione della deliberazione – collegate allo status professionale e personale del mandante dei condòmini.
La dottrina qualifica la disposizione come norma di ordine pubblico: “… per la sua incidenza su interessi generali della collettività in quanto avente carattere imperativo, con la conseguenza che la violazione dovrebbe determinare la nullità della deliberazione di nomina e del conseguente contratto di mandato stipulato con il soggetto designato” (A. Scarpa, Amministratore di condominio, Wolter kluver 2018, p. 54)
L’assemblea, dunque, deve scegliere un amministratore provvisto dei requisiti riportati dalla nomina in disamina e ve ne dovrebbe chiedere conto della preesistenza documentate per la debita attestazione già all’atto della deliberazione, con cui conferisce il mandato [M. Basile, Le modifiche al regime condominiale (legge 220/2012), in Riv. Dir. Civ. 2013, 3, 617; sulla perdita dei requisiti di onorabilità in corso di mandato, vedasi M. Ponsiglione, Le conseguenze del difetto dei requisiti di onorabilità in capo all’amministratore di Condominio, 12.04.2023, in Consultenza.it]
La norma in disamina spicca, altresì, nella parte in cui positivizza che l’anzidetto mandato speciale può essere rimesso anche ad una persona giuridica, per cui: “Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi”.
La disposizione, intervenuta con la riforma del 2012, ...