Riferimenti normativi: l'articolo 42-bis del Decreto-Legge n. 162/19, nelle more del completo recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ha consentito l'attivazione dell’autoconsumo collettivo e la realizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, ricalcando la definizione fornita dal legislatore europeo. Successivamente, il 23 gennaio 2024, è stato pubblicato il decreto del MASE n. 414 (c.d. decreto Cacer) in attuazione dei Decreti Legislativi 199/21 e 210/21, che ha incentivato lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia.
Con il successivo decreto del Mase del 23 febbraio 2024 n. 22 sono state emanate le regole operative in attuazione del decreto n. 414 sopracitato e dell’art 11 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel di ARERA.
Arera con delibera n. 727/2022 (cfr anche la delibera n. 318/2020) pone la definizione della regolazione dell’autoconsumo diffuso. Infine, si segnalano le regole del GSE dettata con provvedimento del 4 aprile 2024.
In ambito condominiale, la scopo della normativa mira a ridurre i costi delle bollette, non solo per le parti comuni, ma anche per i consumi privati dei condomini.
Prima dell’introduzione di questa nuova disciplina, un utente poteva produrre energia e consumarla autonomamente, ma era obbligato a cedere alla rete l’eventuale surplus.
Nel prosieguo, verrà analizzata l’ipotesi di un impianto condominiale utilizzato sia per i beni e servizi comuni, sia a favore dei condomini per i loro consumi energetici privati. Tale configurazione dà origine al cosiddetto autoconsumo condominiale (AUC). I consumatori di energia elettrica si associano per diventare auto-consumatori di energia rinnovabile, usufruendo di tariffe incentivanti sotto forma di contributi o premi.
In questa sede non saranno trattati gli aspetti prettamente tecnici e fiscali legati all’autoconsumo, per questi ultimi si rinvia alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 12 marzo 2021, alla ...