Detrazioni per figli a carico
Sono state modificate le regole per fruire della detrazione per figli carico, stabilite dall’art. 12, co. 1, lett. c) del Tuir, attraverso la previsione di:
- Una regola generale, secondo la quale la detrazione (nell’importo massimo di 950€ per ciascun figlio, da riconoscere secondo le formule previste dalla norma) spetta, indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente, per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 ma inferiore a 30 anni, compresi i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché i figli conviventi del coniuge deceduto, che non possiedono redditi superiori a 2.840,51 euro (limite elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni) al lordo degli oneri deducibili.
- Un’eccezione, secondo la quale la detrazione spetta inoltre per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992.
Le novità sono quindi relative alla previsione di un’età massima (inferiore a 30 anni) fino alla quale i figli posso essere considerati a carico, salvo il caso di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992 (caso nel quale non c’è un limite di età massimo) e all’inserimento, tra i soggetti che possono essere considerati a carico, anche dei figli del coniuge deceduto, che siano conviventi con il coniuge superstite (ferme restando le altre condizioni).
Detrazioni per altri familiari carico
Sono state modificate anche le regole relative alle detrazioni per i così detti altri familiari a carico, previste dall’art. 12, co. 1, lett. d) del Tuir).
In particolare, la detrazione (nell’importo massimo di 750€ per ciascun ascendente, da ...