L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2025 n. 9454, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2025 (CU 2025), relativi all’anno 2024, unitamente alle relative istruzioni di compilazione (aggiornate in data 13.2.2025), che il sostituto d’imposta deve trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 17.3.2025, in quanto il giorno 16 cade di domenica, oppure entro il 31 marzo 2025, qualora riguardino esclusivamente redditi di lavoro autonomo abituale.
Inoltre, le Certificazioni Uniche 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2025, ossia entro il 31 ottobre 2025.
Nelle C.U. vanno certificati i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.
In tale contesto non si capisce come ci si debba comportare in riferimento ai rimborsi forfettari fino a 400 euro, erogabili a favore dei volontari sportivi, nonché dei Direttori di gara.
Infatti, la nuova formulazione dell’articolo 29 del D.lgs. 36/2021, al comma 2, testualmente recita: “Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società' Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.
Ma la ...