Il fatto
Due condomini adivano il Tribunale di Foggia proponendo opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto nei loro confronti dal Condominio, per il recupero di oneri condominiali per interventi di straordinaria manutenzione delle parti comuni, approvati con verbale redatto innanzi al Giudice di Pace di Monte Sant’Angelo il 26.09.2011 e reso esecutivo con apposizione della formula in data 5.10.2007. Il relativo provvedimento veniva appellato, da parte dell’opposto condominio, innanzi alla Corte di Appello di Bari la quale, in accoglimento del gravame, rigettava l’opposizione rilevando, in particolare che risultava depositata, entro i termini di cui all’art. 183 c.p.c., il verbale di approvazione dei lavori e del piano di riparto. Avverso la decisione del Giudice di seconde cure, i condomini proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: - errore della Corte di Appello per aver “indebitamente confuso” l’onere di allegazione con l’onere della prova non considerando che non vi era stato “rituale tempestivo adempimento dell’onere di allegazione”; - violazione degli artt. 633 c.p.c. e 63 disp. att. c.c. che impongono la sussistenza di una delibera condominiale di approvazione del piano di riparto delle spese condominiali (nella fattispecie l’assemblea si era limitata ad approvare solo ed esclusivamente il rendiconto consuntivo e non anche a redigere ed approvare il piano di riparto); - violazione dell’art. 112 c.p.c. per inosservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; - omessa valutazione della mancata corrispondenza tra le somme di cui al decreto ingiuntivo e quelle indicate nella documentazione successivamente prodotta nel giudizio di opposizione.
La Suprema Corte, ritenendo infondati i primi tre motivi di gravame ed inammissibile il quarto, rigettava il ricorso confermando la sentenza della Corte di Appello di Bari con rigetto dell’opposizione spiegata, in primo grado, dai condomini e conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La ...