Nel loro comunicato congiunto, Consob e Banca d’Italia premettono che, con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), si è completato il quadro normativo applicabile alle cripto-attività nell’Unione Europea, introducendo una disciplina armonizzata per l’emissione, l’offerta al pubblico e la prestazione di servizi che hanno ad oggetto cripto-attività non riconducibili a strumenti che sono già regolati da altri atti legislativi dell’Unione Europea. In particolare, il MiCAR intende garantire maggiore stabilità e trasparenza nel mercato delle cripto- attività, che presentano un carattere altamente speculativo e volatile.
Con riferimento agli emittenti, la Comunicazione ricorda preliminarmente che l’International Financial Reporting Standard Interpretations Committee (“IFRS IC”) ha precisato che le “cripto-valute” hanno natura di attività immateriali ai sensi del principio contabile IAS 38, mentre se possedute per la vendita nel normale svolgimento dell’attività esse rientrano nell’ambito di applicazione del principio contabile IAS 2 relativo alle rimanenze; è richiesto, quindi, agli emittenti di valutare se le cripto-attività detenute soddisfano la classificazione di cripto-valute disciplinate dall’IFRS IC e di seguire le indicazioni dalla medesima fornite in merito alla loro contabilizzazione. Una particolare attenzione deve essere posta alla valorizzazione in bilancio delle cripto-valute, stante il loro carattere speculativo e volatile; è altresì richiesto di fornire agli investitori le informazioni necessarie per comprendere sia la natura che i rischi connessi agli acquisti delle cripto-valute, oltre a quelle inerenti alle politiche contabili adottate. Trovano, inoltre, applicazione le disposizioni contenute nel principio IFRS 13 relativamente alla determinazione del fair value, allo scopo di fornire agli utilizzatori del bilancio le informazioni necessarie per comprendere le tecniche di valutazione e gli input utilizzati per elaborare tali valutazioni. Gli emittenti devono, inoltre, fornire adeguate informazioni anche sulle modalità di determinazione dei costi di vendita, se rilevanti ai fini delle valutazioni di bilancio. È richiesto, altresì, agli emittenti che ...