Il fatto.
Alcuni condòmini impugnano una delibera assembleare, censurando, tra i vari vizi, l’omessa convocazione all’adunanza di uno di loro, poi risultato, effettivamente, assente.
Il condominio si costituisce in giudizio e deduce, quanto all’eccepita mancata convocazione del condomino, che quest’ultimo aveva omesso di informare l’amministratore del subentro nell’appartamento in sua proprietà esclusiva, indi per cui non poteva dolersi del mancato avviso di convocazione, non avendo ottemperato ad un preciso obbligo di informazione scaturente dall’art. 63, comma 5, disp. att. c.c., secondo cui chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto all’amministratore, tenuto, a sua volta, ex art. 1130, n. 6, c.c., a curare il registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari.
Il quadro giuridico di riferimento.
In base all’art. 66, co. 3, disp. att. c.c., per come riformulato dalla legge n. 220/2012, l’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio, contenente la specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato a ciascun condomino almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione e in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto - prosegue la disposizione - la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
La norma, qualificata come inderogabile dall’art. 72 disp. att. c.c., ha positivizzato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 4806 del 7 marzo 2005 - confermato dalle medesime Sezioni Unite nella sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021 - secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea, in quanto ...