Il fatto
La vicenda trae origine da una situazione di morosità protratta di un condomino che, non avendo corrisposto le quote condominiali, è parte del procedimento attivato per ottenere l’autorizzazione del giudice adito alla sospensione del servizio di teleriscaldamento nei confronti del predetto condomino.
Agli interessi di natura economica del Condominio, si contrappone il profilo della lesione di diritti fondamentali, in particolare il diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost..
Il Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 17 ottobre 2024, n. 1007, chiamato a pronunciarsi, ha dovuto valutare se l'esercizio di autotutela da parte dell'amministratore potesse operare indiscriminatamente ovvero se dovesse essere sottoposto a una verifica di ragionevolezza e proporzionalità, soprattutto in relazione alla natura del servizio da sospendere e ai contrapposti diritti in gioco.
Osservazioni
Prendendo in esame i profili giuridici legati alla vicenda in esame, vengono in gioco, da un lato, l’art. 1129, comma 9, c.c. (dedicato alla riscossione forzosa delle somme dovute dai condomini) e l’art. 63, commi 1 e 3, disp. att. c.c. (dedicato, per quanto di interesse nel presente commento, alla riscossione delle somme dovute da condomini e alla sospensione dalla fruizione dei servizi comuni) - tra loro strettamente connesse -, mentre dall’altro, l’art. 32 Cost. in tema di tutela del diritto alla salute, come interesse primario dell'ordinamento giuridico.
Il comma 9 dell’art. 1129 c.c., come novellato dalla l. n. 220/2012, disciplina l’ipotesi in cui l’amministratore condominiale, eccezion fatta nei casi in cui sia stato dispensato dall’assemblea, ha l’obbligo di agire per la riscossione forzata delle somme dovute da ogni condomino, nell’arco dei sei mesi dalla chiusura dell’esercizio entro cui le stesse sono maturate. Tale dovere viene adempiuto attraverso il deposito di apposito ricorso per ottenere, senza bisogno di una apposita autorizzazione ...