Il Tribunale di Palermo, con la sentenza 15 ottobre 2024, n. 4942, ha chiarito le conseguenze derivanti dall’inosservanza del divieto di conferimento delle deleghe all’amministratore condominiale per la partecipazione alle assemblee, previsto dall’art. 67, disp. att. c.c.
In particolare, secondo il Tribunale siciliano, l’art. 67, comma 5, disp. att. cod. civ., prevede con carattere inderogabile un divieto assoluto di conferimento di deleghe all’amministratore per la partecipazione a “qualunque” assemblea. Tale divieto troverebbe il suo fondamento nell’esigenza di eliminare in radice qualsiasi anche potenziale conflitto di interessi in cui potrebbe venire a trovarsi l’amministratore che rappresenta contemporaneamente anche il soggetto amministrato, favorendo la partecipazione personale dei condomini all’assemblea.
Partendo da tale principio, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare con la quale era stata approvata una revisione delle tabelle millesimali, il Tribunale ha annullato la delibera impugnata e ha condannato il condominio resistente al pagamento delle spese di giudizio. In particolare, la parte ricorrente aveva impugnato la delibera evidenziandone l’illegittimità sotto molteplici profili: “i)per esercizio illegittimo di deleghe da parte dell’amministratrice di condominio, nonostante l’espresso divieto stabilito dagli artt. 67, comma 5, disp. att. c.c. e 9 del Regolamento di Condominio del 27 ottobre 1962; ii) - per l’assunzione illegittima delle funzioni di Segretario verbalizzante da parte dell’amministratore e per carente sottoscrizione del verbale dell’assemblea, in spregio alle previsioni dell’art. 9 del Regolamento; iii) - per eccesso di potere, a causa dell’approvazione di questioni ulteriori rispetto a quelle programmate e indicate all’ordine del giorno o, in subordine, per difetto del quorum costitutivo e deliberativo necessari a fini della modifica del Regolamento condominiale; iv) - per mancanza del quorum deliberativo previsto dall’art. 69 disp. att. c.c. per la revisione delle tabelle millesimali”.
In realtà, la delibera impugnata è stata impugnata dal ...