1. Il caso
La Corte d’appello di Roma (Corte d’Appello di Roma, Sezione VII civile, sentenza 6 gennaio 2025, n. 41) è stata chiamata a pronunciarsi in merito ad una impugnativa di delibera assembleare. Detta impugnativa veniva, in particolare, promossa dalla cessata proprietaria di alcune unità immobiliari site all’interno dell’edificio condominiale, successivamente usucapite da terzi soggetti. Dal canto suo, il condominio convenuto adduceva di non aver avuto comunicazione di variazioni, ex art. 63, comma 5, disp. att. c.c., precisando che l’attrice, nel proporre il giudizio, aveva depositato solo una nota di trascrizione del titolo giudiziale; ha poi aggiunto che le spese riguardavano lavori straordinari deliberati ed eseguiti prima della trascrizione prodotta.
In primo grado il Tribunale di Roma aveva rigettato l’impugnazione, sul presupposto che per dimostrare la perdita del diritto di proprietà di un bene immobile non fosse sufficiente produrre in giudizio la nota di trascrizione della sentenza dichiarativa dell’usucapione, non costituendo questa né un atto di parte né una fonte di prova valida in relazione al titolo cui si riferisce ma un mero documento amministrativo e che, d’altra parte, la sentenza dichiarativa dell’usucapione, emessa dal Tribunale di Roma in data 8.5.2017, non era stata prodotta e, in ogni caso, avrebbe potuto produrre effetti solo dopo il passaggio in giudicato, anch’esso da dimostrare; ciò considerata la natura di accertamento della sentenza di usucapione, che, dunque, non è efficace prima del relativo passaggio in giudicato e le diverse problematiche concernenti la effettiva possibilità di procedere alla trascrizione di una sentenza nonostante l'assenza di giudicato; riteneva, infine, il giudice di prime cure, che la norma scaturente dal combinato disposto dell’articolo 63 co.5 disp. att. c.c. e 1130 n. 6 c.c. dovesse trovare applicazione è applicabile in ogni ipotesi di mutamento della titolarità dell’immobile.
La ...