Premessa
La norma in commento ripropone nel nuovo testo unico in materia di versamenti e riscossione introdotto con il D. Lgs. 33/2025 il testo dell’art. 17-bis D. Lgs. 241/1997 e dell’art. 35, comma 6-ter, D.L. 223/2006 come, convertito, con la L. 248/2006.
Si tratta di una normativa introdotta dal Legislatore con lo scopo di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nei settori labour intensive con maggiori impatto sul gettito e con l’intento di contrastare l’interposizione di manodopera illecita ed evitare possibili frodi erariali dal mancato versamento delle ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici impiegate nello svolgimento e nell’esecuzione di opere e servizi. Con tale norma si pone a carico del committente l’obbligo di verificare che il versamento delle ritenute sia stato effettuato correttamente da parte delle imprese appaltatrici.
La disciplina è in vigore dal 1 gennaio 2020 ed è stata prevista dall’art. 4 DL 124/2019, conv. in L. 157/2019, che ha introdotto l’art. 17-bis nel D. Lgs. 241/1997 rubricato: "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera”.
Riguarda i soggetti – sostituti d’imposta residenti nel territorio dello Stato italiano ai fini delle imposte sui redditi – che affidano ad una impresa un appalto per lo svolgimento di opere o servizi di importo complessivo superiore ad euro 200.000 annui e purchè i contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati siano caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente e con l’utilizzo di beni strumentali sempre di proprietà del committente.
Secondo quanto chiarito nella circolare 1/2020 emessa dall’Agenzia delle Entrate, questo requisito si verifica qualora, mettendo a numeratore la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e ...