Il fatto
Le riflessioni che seguono traggono origine da una recente sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore in merito all’installazione di due telecamere di videosorveglianza all’interno di un condominio minimo, composto da due proprietà individuali, da parte di uno dei due condomini.
Il proprietario è stato citato in giudizio dall’altro per ottenere la condanna alla rimozione delle telecamere e il risarcimento del danno da interferenza illecita nella propria vita privata e da violazione del diritto alla riservatezza.
Secondo l’attore, il convenuto aveva posizionato due telecamere nel condominio, di cui una all’interno dell’edificio, puntata sulla rampa di scale e sulla porta dell’abitazione dell’attore, l’altra all’esterno dell’edificio, orientata verso il citofono del cancello di ingresso.
Poiché si trattava di un sistema di videosorveglianza installato sulle parti comuni dell’edificio, composto da due soli condomini, il convenuto avrebbe dovuto necessariamente ottenere il consenso dell’attore (applicandosi il criterio dell’unanimità e non quello maggioritario di cui all’art. 1122 ter c.c.).
Il convenuto si è difeso senza contestare l’installazione dell’impianto sulle parti comuni e giustificando l’apposizione delle telecamere per la vigilanza della propria abitazione e delle rampe di scale che portano al primo piano, dove abita lui solo, oggetto di plurimi atti di molestie.
Nelle more del giudizio, il convenuto ha pacificamente provveduto a rimuovere la telecamera posta all’esterno e puntata sul citofono, mentre l’altra è rimasta posizionata nel punto originario.
Il Tribunale ha rigettato la domanda dell’attore, ritenendo non raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto preteso.
Si osserva che qualora l’interessato si opponga alla videosorveglianza, l’altro condomino può procedere all’installazione dell’impianto se il suo interesse ha natura cogente e prevalente sugli interessi, i diritti e le libertà dell’interessato, oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di ...