La citata risoluzione risolve un articolato caso concreto esposto mediante istanza di interpello, fornendo esaurienti indicazioni operative ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 252/2005 e dell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis) del DPR n.917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR).
Nell’istanza prodotta è stato chiesto, in particolare, se:
- per un soggetto (lavoratore minorenne), iscritto dai genitori nella previdenza complementare, i primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare decorrano dall’anno d’imposta dell’inizio della “prima occupazione” (nel caso specifico, dal 2019) ;
- il plafond maturato corrisponda alla differenza positiva, tra 25.822,85 euro e quanto dedotto direttamente dall’interessato, “a prescindere da quanto è stato dedotto da coloro di cui era a carico in ragione dei versamenti alla posizione previdenziale, negli anni antecedenti alla prima occupazione del contribuente”.
Il soggetto richiedente ha precisato che l’iscrizione alla previdenza complementare è avvenuta già nel 2009 ad opera dei genitori, essendo egli un minorenne e che la sua “prima occupazione” è avvenuta a luglio 2019. Concretamente fino al 2018, i contributi versati alla forma pensionistica complementare sono stati dedotti dai genitori, essendo il medesimo fiscalmente a loro carico. Soltanto a partire dal 2019, egli ha intrapreso la propria attività lavorativa, versando autonomamente i contributi e deducendo i relativi importi ai fini della determinazione del reddito imponibile, in sede di dichiarazione dei redditi. Negli anni 2019 - 2023 ha continuato a contribuire in prima persona alla previdenza complementare, maturando così il primo quinquennio di partecipazione “attiva”; inoltre nel mese di agosto 2021 ha aderito ad un “'Fondo negoziale”, trasferendo l’intero montante del fondo di previdenza complementare a cui, come già affermato, è stato iscritto per la prima volta nel 2009.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate