SOMMARIO: 1. Il condominio come soggetto collettivo e la sua progressiva individualizzazione; 2. Amministrazione e rappresentanza; 3. La legittimazione dei singoli condòmini e le ricostruzioni giurisprudenziali; 4. Il processo di individualizzazione della responsabilità (e della legittimazione) del singolo condomino; 5. Conclusioni.
1. Il condominio come soggetto collettivo e la sua progressiva individualizzazione
Il condominio è tradizionalmente inteso come un ente di gestione collettiva, privo di personalità giuridica autonoma, ma dotato di una propria legittimazione processuale attraverso l’amministratore, come stabilito dall’art. 1131 c.c., che sarà oggetto più avanti di qualche considerazione.
Nell’escludere un’autonoma soggettività del condominio, all’interno delle numerose ricostruzioni dottrinali dell’istituto (per un primo esame v., per tutti, R. Corona, Proprietà e maggioranza nel condominio negli edifici, Torino, 2002, p. 7 ss.), viene notato innanzitutto che il mancato riconoscimento della soggettività pone gli interpreti nazionali in perfetta sintonia con le posizioni della letteratura di esperienze straniere (sul punto, v. A. Ciatti Càimi, Condominio negli edifici. Art. 1117-1139, in Commentario del Codice Civile e Codici Collegati Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De Nova, Bologna, 2022, p. 3 ss.).
La mancanza di un riconoscimento pieno della soggettività non è contraddetta dalla previsione di un conto corrente per il condominio, il quale di certo non costituisce un fondo comune, quale quello previsto per le associazioni non riconosciute ai sensi dell’art 37 c.c.
L’assenza di soggettività del condominio sarebbe giustificata anche dalla summa di interessi che il condominio è idoneo a gestire, essendo privo di un proprio scopo e di un interesse superiore da perseguire (in questo senso, v. A. Scarpa, Le obbligazioni del condominio. Struttura ed effetti, Milano, 2007, p. 12 ss.).
Dunque, all’ente al quale sono associate facoltà puramente gestorie non sarebbe riconosciuta l’attitudine di ...