Art. 1117. (1)
Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprieta` comune dei proprietari delle singole unita` immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari