Art. 1118. (1)
Diritti dei partecipanti sulle parti comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e` proporzionale al valore dell'unita` immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non puo` rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non puo` sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unita` immobiliare, salvo quanto disposto da…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari