Prestazione del lavoro. (1)
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e` stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso puo` essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di…
Normativa
Lavoro, Società, crisi_impresa, Condominio, Codici e leggi complementari