Il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti
in legge entro sessanta giorni…
Normativa
Lavoro, Condominio, Codici e leggi complementari