Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l'attivita`, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu` soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; (1)
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione…
Normativa
Fisco, Società, Codici e leggi complementari