Art. 4
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu` di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu` anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole…
Normativa
Lavoro, Codici e leggi complementari