IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 1117 del codice civile e` sostituito dal seguente:
"Art. 1117. - (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto di proprieta` comune dei proprietari delle singole unita` immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le…
Normativa
Condominio, Codici e leggi complementari