Titolo V
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
Art. 106.
Albo degli intermediari finanziari (1)
1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita` di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e` riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita` di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio`…
Normativa
Società, Codici e leggi complementari