Art. 1 (1)
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. (2)
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura…
Normativa
Fisco, Lavoro