Art. 1
[1] I prestiti per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche possono, oltre che da privati e da societa', essere consentiti dai seguenti istituti ed enti, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano:
1) tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;
2) le Banche popolari e le societa' ordinarie e cooperative di credito;
3) i Monti di pegno;
4) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
5) gli Enti morali legalmente riconosciuti;
6) le…
Normativa
Codici e leggi complementari