Art. 19 (1)
1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a…
Normativa
Codici e leggi complementari