Il commercio elettronico sta aumentando considerevolmente in tutta l’Unione Europea, i consumatori utilizzano sempre più spesso il canale web per fare acquisti, tuttavia vi sono ancora diversi ostacoli, anche normativi, che non consentono ai consumatori di comprare ciò che desiderano nel negozio e nel paese di loro scelta.
Uno di questi limiti è il sistema del geoblocking, destinato a breve ad uscire di scena. Il Parlamento europeo nel febbraio scorso ha infatti approvato il regolamento n. 2018/302 che è già in vigore e che porrà fine dal prossimo 3 dicembre 2018 ai blocchi geografici per gli acquisti online. Con le nuove regole, gli operatori economici che svolgono attività di commercio elettronico, presenti in tutta l’UE dovranno permettere l’accesso a beni e servizi in vendita a tutti i consumatori UE, indipendentemente dal luogo in cui siano localizzati sul territorio dell’Unione e se sino ad ora hanno utilizzato sistemi di geoblocking o reindirizzamento automatico alle loro interfacce web, dovranno modificare le loro condizioni generali di accesso ai beni e servizi e ai mezzi di pagamento, rendendoli uniformi a livello dell'Unione europea.
Come funziona il geoblocking?
Si tratta di una restrizione che alcuni operatori economici applicano nell’ambito del commercio elettronico in base alla nazionalità, al luogo di residenza o di connessione dell’utente. Ciò si verifica quando tali operatori bloccano o limitano l'accesso alle proprie interfacce online, come siti Internet e applicazioni, a clienti di altri Stati membri che intendono effettuare transazioni transfrontaliere. Altrettanto avviene nei casi in cui vengono applicate condizioni generali diverse di accesso o pagamento dei propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. In alcune situazioni, tale disparità di trattamento potrebbe essere giustificata anche da fattori oggettivi, come la diversa normativa sui consumatori, quella fiscale, norme in materia di etichettatura dei prodotti, costi di spedizione, ma in altri casi si tratta di pratiche completamente arbitrarie e discriminatorie, che limitano i diritti dei consumatori, impedendo loro di usufruire di una scelta più ampia e di condizioni di acquisto migliori.
Proviamo con un esempio a comprendere meglio come opera il geoblocking. Poniamo il caso che un’azienda italiana intenda acquistare un servizio cloud su un sito di commercio elettronico tedesco. Inserisce i dati correttamente e procede all’acquisto, quando però sta per procedere, compare a schermo la frase “la stiamo reindirizzando sulla versione italiana”, dove magari il servizio scelto ha un costo superiore. A volte invece il reindirizzamento avviene in maniera automatica senza che il consumatore se ne accorga. Bene, questo è uno dei modi in cui il geoblocking si manifesta, impedendo al consumatore di selezionare i negozi online che preferisce.
Cosa accadrà dal prossimo 3 dicembre
Il nuovo regolamento n. 302 interviene per fermare l’applicazione dei blocchi geografici ingiustificati, in modo da eliminare gli ostacoli al mercato interno. Tuttavia, la nuova normativa europea non impedisce in maniera generale agli operatori di usare diverse versioni delle loro interfacce online per rivolgersi a clienti provenienti da Stati membri diversi, quello su cui essa interviene, vietandolo, è il reindirizzamento dei clienti da una versione dell'interfaccia online a un'altra senza il loro consenso esplicito, salvo che tale reindirizzamento non sia necessario per adempiere a specifici obblighi di legge previsti dallo Stato in cui ha sede l’operatore.
Prendiamo ad esempio i servizi elettronici quali il cloud computing, l'archiviazione dei dati, l'hosting di siti Internet e l'installazione di firewall, l'utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet, si tratta di servizi puramente elettronici, per fornire i quali non è richiesta alcuna consegna fisica; l’operatore può dichiarare e pagare l'IVA in modo semplificato, in conformità delle norme applicabili al MOSS per l'IVA previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, ragion per cui utilizzare il geoblocking per la fornitura di tali servizi è per il legislatore europeo una pratica discriminiatoria che cesserà di esistere dal dicembre 2018. Ma la situazione è identica anche in relazione alla prestazione di servizi diversi da quelli forniti tramite mezzi elettronici, quali l'alloggio in alberghi, le manifestazioni sportive, il noleggio auto e la vendita di biglietti d'ingresso per festival musicali o parchi divertimento.
Sul punto richiamando il regolamento n. 302 all’art. 3, si legge che “Un professionista non può, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, reindirizzare tale cliente ad una versione della sua interfaccia online diversa da quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente, per via della sua struttura, della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, a meno che il cliente non vi abbia esplicitamente acconsentito”.
In base alle nuove regole, quindi, per effettuare il reindirizzamento, diventa necessario il consenso espresso dell’utente, che, una volta acquisito - anche esprimendo una preferenza che si applica a un account personale - dovrebbe essere ritenuto valido per tutte le visite successive dello stesso cliente alla medesima interfaccia online. Il cliente potrà comunque revocare tale consenso in qualsiasi momento. In ogni caso, tutte le versioni dell'interfaccia online dovrebbero restare facilmente accessibili al cliente in ogni momento. Il divieto del geoblocking non si applica qualora il blocco o la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento siano necessari al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dalla normativa nazionale o europea. Ad ogni modo, in tali casi, l’operatore dovrà informare chiaramente gli utenti dei motivi per cui il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento sono necessari al fine di garantire il rispetto della normativa specifica. Una spiegazione che deve essere fornita nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava inizialmente accedere.
Come cambieranno le condizioni generali di accesso a beni e servizi per chi sino ad ora ha usato sistemi di geoblocking
In base alle nuove regole, inoltre, gli operatori non potranno operare discriminazioni tra i clienti nemmeno in relazione alle condizioni generali di accesso a beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di connessione del cliente nelle situazioni in cui quest'ultimo intende:
- acquistare da un operatore beni che sono consegnati in un luogo di uno Stato membro dove l’operatore ne offre la consegna ai sensi delle sue condizioni generali di accesso o che sono ritirati presso un luogo concordato tra l’operatore e il cliente in uno Stato membro in cui le predette condizioni generali di accesso offrono tale opzione;
- ricevere da un operatore, tramite mezzi elettronici, servizi diversi da quelli che consistono principalmente nel fornire l'accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, compresa la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni immateriali protetti, e nel permetterne l'uso o
- ricevere da un operatore servizi diversi da quelli prestati tramite mezzi elettronici in un luogo fisico nel territorio di uno Stato membro in cui l'operatore stesso svolge la propria attività.
Condizioni uguali in relazione ai mezzi di pagamento
Secondo il regolamento, un operatore di commercio elettronico non potrà, nell'ambito dei mezzi di pagamento dallo stesso accettati, applicare condizioni diverse a un'operazione di pagamento per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione, se:
- l'operazione di pagamento è effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa categoria;
- i requisiti di autenticazione sono soddisfatti a norma della direttiva (UE) 2015/2366; e
- le operazioni di pagamento sono effettuate in una valuta accettata dal professionista.
Controlli e verifiche
Compito degli Stati sarà quello di individuare un organismo interno che vigili sull’adeguata ed efficace applicazione delle nuove disposizioni e un organismo in grado di fornire assistenza pratica ai consumatori in caso di controversie con un operatore derivanti dall'applicazione delle disposizioni descritte innanzi.
Alla Commissione europea è affidato il compito di effettuere una valutazione sulla fine dei blocchi geografici entro due anni dall’entrata in vigore delle nuove norme. La valutazione considererà se introdurre le nuove disposizioni anche in relazione ai prodotti ancora esclusi, cioè quelli coperti da diritti d’autore, come musica, e-books e audiovisivo.