Il codice tributo 6494 fu istituito nel 1999 per consentire di effettuare il versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli studi di settore.
Il Decreto Legge 50/2017, convertito nella Legge 96/2017 ha apportato una modifica importante, in quanto ha istituito gli Indici di affidalità fiscale. In particolare:
- al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l' Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;
- per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici (si parte dal 2018), i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
- ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato
La dichiarazione degli importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.
Sulla base di quanto indicato dalla norma sopra citata, l'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione delle Risoluzione 48/E/2019 ha stabilito che, per quanto riguarda il versamento integrativo dell'IVA derivante dall'adeguamento del volume d'affari sulla base dell'applicazione degli ISA, il codice tributo 6494 viene rinominato “ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA” (Sezione Erario del Modello F24).
L'Agenzia delle Entarte precisa che "il suddetto codice tributo “6494” è utilizzabile anche per il versamento integrativo dell’IVA dovuto per l’adeguamento del volume d’affari relativo agli anni d’imposta nei quali era applicabile la previgente disciplina in materia di studi di settore."