 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Distributori automatici: in arrivo l'adempimento spontaneo

News

Adempimenti e scadenze
torna alle news

Distributori automatici: in arrivo l'adempimento spontaneo

venerdì, 14 giugno 2019

Il Provvedimento 195328 del 13 giugno 2019 sancisce che "al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, di cui all’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, nonché di favorire l’emersione spontanea di basi imponibili potenzialmente sottratte a tassazione, l’Agenzia delle entrate individua, a seguito dell’analisi dei dati acquisiti all’Anagrafe tributaria secondo le modalità previste con i provvedimenti direttoriali del 30 giugno 2016, 29 novembre 2016 e 30 marzo 2017, i contribuenti che presentano possibili anomalie per l’anno d’imposta 2018."

I soggetti individuati e selezionati dalla categoria ATECO 47.99.20 riceveranno una lettera di compliance nella quale verrà segnalato la mancata comunicazione del possesso di distributori automatici; l'amministrazione finanziaria invierà altresì una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti che, pur avendo censito i propri distributori automatici, presentano ripetute anomalie relative alle trasmissioni dei dati effettuate.

Contenuto della lettera di compliance

I contribuenti selezionati riceveranno via PEC la comunicazione contenente le seguenti informazioni (vedi provvedimento):

  1. codice fiscale, denominazione o cognome e nome del contribuente;
  2. numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  3. codice atto (da indicare nel modello F24, in caso di versamenti per ravvedimento operoso);
  4. descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare l’assenza di censimento di distributori automatici o la presenza di anomalie nella trasmissione dei dati dei corrispettivi;
  5. indicazione della possibilità per il destinatario di consultare l’allegato alla comunicazione, contenente il dettaglio delle anomalie riscontrate, con riferimento a ciascun distributore automatico, identificato tramite il numero di matricola, accedendo all’area “L’Agenzia scrive” del portale “Fatture e corrispettivi”, sezione “Consultazione”, o del proprio Cassetto fiscale; 
  6. indicazioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
  7. invito a richiedere informazioni o a fornire chiarimenti e documentazione, nel caso in cui il contribuente desideri giustificare le anomalie riscontrate, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica dedicato.

Modalità di adesione all'adempimento spontaneo

Qualora il contribuente interessato dalla lettera di compliance riconosca il suo errore, può dunque procedere a sanare la propria posizione con il pagamento, tramite Modello F24, delle sanzioni previste dall'art. 6, comma 3 del D.lgs 471/98 (se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni caso pari al centocinquanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000) e dall'art. 12, comma 2 (sanzioni superiori a 50.000 euro), con la possibilità di usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.

Qualora vi siano degli errori che incidano anche sulla Dichiarazione Iva presentata i contribuenti potranno  regolarizzare anche tali posizioni, mediante ravvedimento operoso, presentando la dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.

Attenzione! I contribuenti che, pur ricevendo la lettera di adempimento spontaneo, non riconoscano la propria attività nel codice ATECO 47.99.20 debbono tempestivamente procedere alla modifica dello stesso e sono tenuti ad indicare nel Modello Redditi 2019 il codice corretto debitamente modificato.

 

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati