Chi si trova in difficoltà economica e deve pagare alcuni debiti contributivi verso l’INAIL può presentare una domanda telematica (direttamente o tramite un intermediario delegato a ciò) per sanare la situazione in forma rateale. Nell’istanza deve essere indicato l’importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti.
La sede INAIL, competente in base alla sede legale del codice ditta di cui è titolare il debitore, elabora il piano di ammortamento in base all’importo dei debiti e alle rate indicati nell’istanza. L’INAIL, per favorire i contribuenti, ha creato un’apposita funzione di simulazione del piano di ammortamento che consente di fornire agli interessati, prima della presentazione dell’istanza, tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti. Nell’istanza, infatti, devono essere indicati tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi e accessori. Se l’istanza riguarda debiti correnti, devono essere indicati tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento e potrà essere accolta a condizione che non risultino altri debiti scaduti.
È necessario che il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, e rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’INAIL, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
In materia l’INAIL ha varato una nuova disciplina, in base alla quale la domanda di rateazione può essere accolta a condizione che:
- per i debiti scaduti sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti;
- non vi sia più di una rateazione in corso;
- non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;
- l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro;
- il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Attenzione: i provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso ad altro organo dell’INAIL.