Quando gli interventi di riqualificazione energetica vengono posti in essere da società “trasparenti”, quali sono tipicamente le società di persone e le S.r.l. che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del TUIR, la detrazione viene imputata pro quota ai soci, che potranno utilizzarla a scomputo dell’Irpef dovuta similmente a quanto previsto per le ritenute d’acconto subite dalla società.
Ed i soci, in quanto titolari a pieno titolo di tale detrazione, possono decidere di cedere a terzi il credito corrispondente alla detrazione loro spettante; dal 1° gennaio 2018 la Legge di Bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017), con le disposizioni contenute nell’art. 1, terzo comma, lett. a), n. 10), ha esteso la possibilità di cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante in riferimento a tutti gli interventi di riqualificazione energetica richiamati dall’art. 14 del D.L. n. 43/2013, ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.
La cessione del credito non è però libera, risultando previste alcune limitazioni; la norma prevede difatti che il credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ad altri soggetti privati, con facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito (la cessione in favore di banche ed altri intermediari finanziari è riservata ai soli contribuenti “incapienti” che ricadono nella no tax area).
Ed è proprio sul significato da attribuire alla locuzione “altri soggetti privati” che l’Agenzia delle entrate è stata in questi mesi più volte chiamata ad esprimersi.
In particolare, nella circolare n. 11/E del 18 maggio 2018 era stato chiarito che per “altri soggetti privati” devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
E con riferimento al tema della cedibilità del credito “trasferito” al socio dalla società, nella risposta ad interpello n. 303/2019 l’Agenzia delle entrate aveva dato il via libera alla cessione (in questo caso a titolo gratuito) del credito corrispondente alla detrazione spettante pro-quota al socio di una società semplice (per interventi posti in essere da parte della medesima società) in favore di un altro socio della medesima società semplice.
Ad avviso dell’Agenzia delle entrate il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, può difatti essere ravvisato anche nella partecipazione alla medesima compagine societaria.
Nella risposta ad interpello n. 415 del 15 ottobre 2019 la fattispecie esaminata dall’Agenzia delle entrate è relativa sempre alla cedibilità da parte del socio del credito corrispondente alla detrazione che gli è stata trasferita pro quota dalla società; in questo caso è stato chiesto se sia possibile per il socio cedere il credito alla società che a sua volta glielo aveva trasferito.
Ad avviso dell’istante l’operazione sarebbe perfettamente lecita, visto che il collegamento della società con il rapporto che ha dato origine alla detrazione risiede nel fatto che è la società stessa a sostenere le spese per gli interventi di riqualificazione energetica e sarà pertanto intestataria delle fatture e dei bonifici.
L’Agenzia delle entrate ha però in questo caso espresso parere negativo rispetto alla liceità dell’operazione, sul presupposto che la stessa determinerebbe, di fatto, la retrocessione del credito all’originario titolare della detrazione, facoltà questa non disciplinata dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013.
Ad avviso delle Entrate, “laddove … venisse consentita tale possibilità … si realizzerebbe l’effetto di permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d’imposta, facoltà non prevista dalla norma”.