L’istituto rileva la norma contenuta all’art. n. 52 L. 234/2012, la quale disciplina l’istituzione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato a cui i soggetti pubblici e privati possono trasmettere gli aiuti che gestiscono o concedono, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa nazionale.
Gli aiuti inseriti nel Registro Nazionale aiuti sono :
a) gli aiuti di Stato notificati alla Commissione europea, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
b) gli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
c) gli aiuti de minimis;
d) gli aiuti de minimis SIEG;
e) gli aiuti SIEG.
L’INPS concede l’autorizzazione a fruire delle agevolazioni contributive relative ad aiuti di Stato, quando l’amministrazione che ha attribuito l’aiuto richiede, attraverso procedura informatica, il rilascio dal Registro nazionale aiuti delle seguenti visure:
- Visura Aiuti (ricomprende anche gli aiuti concessi nei settori agricoltura e pesca);
- Visura Deggendorf (contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero e consente di accertare se il soggetto beneficiario delle agevolazioni risulti o meno tenuto alla restituzione di aiuti).
L’Istituto ha, infine, stabilito che, con riferimento agli aiuti da erogare nei limiti del de minimis, la concessione dell’agevolazione in favore degli aventi diritto è subordinata alla verifica preventiva, da parte della stessa, del rispetto dei massimali previsti dai regolamenti comunitari.