Con Risposta ad interpello 27 febbraio 2020, n. 77, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla corretta interpretazione dell'art. 9, comma 4, lett. b), del TUIR, ai fini della determinazione dell'eventuale reddito in natura derivante dalla assegnazione di azioni di categoria ai beneficiari del piano di incentivazione riservato ad amministratori e dipendenti.
Esito delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in materia di determinazione del valore delle azioni aventi diritti patrimoniali rafforzati.
Secondo il TUIR (art. 51, comma 1), sono da ricomprendere nella categoria dei redditi di lavoro dipendente le somme e i valori in genere, tra i quali le azioni, percepiti a qualunque titolo nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro. L'imputazione del reddito di lavoro dipendente è disciplinata dal principio di cassa, in base al quale i compensi, in denaro o in natura, rilevano fiscalmente al momento dell'effettiva percezione da parte del lavoratore, ovvero al momento in cui gli stessi escono dalla sfera patrimoniale dell'erogante per entrare in quella del dipendente.
In relazione alle azioni, per l'Agenzia tale momento coincide con quello in cui è esercitato il diritto di opzione, ovvero con il momento della sottoscrizione del titolo partecipativo, a prescindere dalla data di emissione o di consegna dei titoli (v. Circolare n. 54/E/2008).
Per le azioni non quotate il "valore normale", ex art. 9, comma 4, lett. b), TUIR, deve essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente e, per le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all'ammontare complessivo dei conferimenti.
Il "valore normale" delle azioni è fissato non in proporzione al patrimonio netto contabile, bensì in proporzione al valore del patrimonio netto effettivo della società o ente. In questo caso il valore del patrimonio netto della società deve risultare da relazione giurata di stima, riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei 30 giorni che precedono quella in cui l'assegnazione è stata deliberata.
La circostanza che le azioni attribuiscano diritti patrimoniali rafforzati non influenza la determinazione del loro valore normale al momento dell'assegnazione, in base al principio di cassa che governa la determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'imputazione del reddito nei confronti del dipendente coincide con il momento in cui quest'ultimo percepisce il bene in natura, ovvero lo stesso entra nella sua disponibilità.
Pertanto, dato che, nella specie, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di categoria pagato dai beneficiari coincide con il valore normale, si ritiene che al momento della sottoscrizione non si realizzi un reddito imponibile.