La Banca d’Italia ha annunciato, con il comunicato stampa del 20 marzo, una serie di proroghe finalizzate ad agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari non bancari vigilati, in relazione all’attuale emergenza sanitaria.
Per permettere al sistema bancario e finanziario di concentrare tutti gli sforzi in questa direzione, in linea con le iniziative assunte dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e dalla BCE, la nostra Banca Centrale ha deciso di concedere alcune dilazioni concernenti diversi adempimenti. In particolare, con riferimento al suo “Provvedimento” emanato il 26 marzo 2019, recante “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, ha stabilito che le banche destinatarie devono trasmettere entro il 30 giugno 2020 (non più entro il 30 aprile) la relazione della funzione antiriciclaggio che include l’esercizio di autovalutazione dei rischi.
Come è noto, il citato “Provvedimento” contiene i presidi in termini di organizzazione, procedure e controlli interni che le banche destinatarie hanno dovuto adottare per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le disposizioni ivi contenute hanno integrato la disciplina - riguardante l’assetto di governo, l’organizzazione e il controllo interno ai fini del contrasto dell’attività di riciclaggio mediante l’utilizzo degli intermediari bancari - già dettata dalla vigente normativa.
Come prescritto dal Provvedimento, le banche hanno dovuto istituire “una funzione deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio (funzione antiriciclaggio)”.
La funzione, operativamente, ha accesso a tutte le attività della struttura nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.
Il personale che svolge compiti riconducibili alla funzione antiriciclaggio deve essere adeguato per numero e competenze tecniche. La funzione antiriciclaggio deve verificare con continuità che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.
In tale ambito è stato previsto che le banche devono trasmettere alla Banca d’Italia:
- entro 20 giorni dalla relativa delibera, la decisione di nomina o di revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio;
- entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione della funzione antiriciclaggio che include l’esercizio di autovalutazione dei rischi.
Per quest’anno, come precisato nel predetto Comunicato stampa, la relazione comprensiva dell’autovalutazione dei rischi è stata prorogata al 30 giugno.