La Cassa Forense ha deliberato lo spostamento in avanti dei termini per il versamento dei contributi di avvocati e praticanti iscritti alla Cassa per l’anno 2020. Lo slittamento riguarda i contributi da versare in autoliquidazione, il contributo minimo soggettivo e quello di maternità.
Qui di seguito si indicano i termini e le modalità di versamento.
Contributi in autoliquidazione
Il pagamento dei contributi in autoliquidazione connessi al mod. 5/2020 (riferimento redditi 2019) per il quale era già stata deliberata la sospensione fino al 30/09/2020, può essere effettuato entro il 31/12/2020; i contributi dovuti potranno essere corrisposti:
- in unica soluzione entro il 31/12/2020, a mezzo MaV, senza interessi;
oppure - in due rate annuali di pari importo con scadenza 31/3/2021 e 31/3/2022, a mezzo MaV, maggiorate dell’interesse dell’1,50%, su base annua;
oppure - mediante iscrizione nel ruolo 2021 (da formare a ottobre 2021), cui vanno aggiunti gli interessi nella misura dell’1,50%, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente al Concessionario (fino a 72 rate).
In ogni caso non sono previste sanzioni.
Contributo minimo soggettivo e di maternità per l’anno 2020 Cassa forense
Spostato in avanti anche il pagamento del contributo minimo soggettivo e di maternità per l’anno 2020, che possono essere versati a mezzo MaV entro il 31/12/2020, senza interessi e senza sanzioni; la cassa forense si riserva di intervenire ulteriormente in merito.
Obiettivo di tali azioni messe in atto da Cassa forense, come si legge dal comunicato, è quello rimuovere ogni onere per gli iscritti rispetto ai contributi indicati per l’anno corrente, in cui potrebbe risultare difficoltoso ricevere i pagamenti per l'opera professionale prestata, nonostante l’attività sia stata eseguita e si sia conclusa nel periodo precedente l’inizio dell’emergenza.
I contributi in autoliquidazione potranno essere versati attraverso un pagamento in due rate annuali, al 31/3/2021 e 31/3/2022, senza sanzioni e solo con un interesse annuo nella misura dell’1,50%.
Ciò vale anche per quanto riguarda il contributo integrativo. L’integrativo corrisponde alla maggiorazione del 4% sui compensi professionali ed è a carico del cliente. Tale importo incassato dal professionista, per conto della Cassa nel corso dell’anno 2019, potrà essere riversato per la metà, entro marzo 2021 e per l’altra metà entro marzo 2022, con una maggiorazione degli interessi ad un tasso contenuto.
Cassa forense sta valutando anche la rateizzazione del pagamento dei contributi soggettivi minimi per l'anno 2020, che in base all’ art. 25 Regolamento dei Contributi deve avvenire entro l’anno di competenza.